La dichiarazione dell’interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, accerta la sussistenza nell'archivio o nei singoli documenti appartenenti a soggetti privati di un interesse storico particolarmente importante (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10, comma 3-b).
Una volta emanata la dichiarazione, gli archivi e i singoli documenti divengono a tutti gli effetti beni culturali sottoposti alla normativa di tutela prevista dallo stesso Codice.
L’art. 13, comma 2 dispone che la dichiarazione dell’interesse culturale non è richiesta per i beni di cui all'art. 10, comma 2 (ovvero per gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico), e che tali beni rimangano sottoposti alla tutela secondo tale regime anche qualora i soggetti ai quali essi appartengono mutino in qualsiasi modo la loro natura giuridica (ad esempio, per effetto di processi di privatizzazione).
Il provvedimento dichiarativo dell'interesse culturale è emanato dalla Soprintendenza archivistica e formalizza il risultato dell'attività conoscitiva sul patrimonio documentario svolta da quest'ultima ( d.p.c.m. 2 dic. 2019, n. 169, art. 47, comma 2, lettera b)).
La dichiarazione produce effetti sulla disponibilità del bene da parte del privato proprietario, possessore o detentore dell'archivio, in quanto assoggetta quest’ultimo agli obblighi connessi al regime vincolistico previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di protezione, conservazione e circolazione dei beni culturali.
In particolare, il privato è tenuto a garantire la conservazione dell'archivio nella sua integrità e a provvedere alla sua inventariazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice; copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata alla Soprintendenza archivistica.
Lo spostamento di sede, il trasferimento ad altre persone giuridiche (vedi Spostamento e trasferimento) e ogni scarto (vedi Scarto archivistico) che interessi gli archivi dichiarati di interesse culturale, nonché l'esecuzione di qualunque intervento su di essi (vedi Interventi sugli archivi), sono subordinati al rilascio di una autorizzazione da parte della Soprintendenza archivistica, ai sensi dell'art. 21 del Codice. Rientrano fra tali interventi il riordinamento, l'inventariazione, il restauro e la riproduzione fotografica o digitale degli archivi.
Il privato proprietario, possessore o detentore di un archivio dichiarato, che abbia effettuato su di esso interventi conservativi, può essere ammesso a ricevere contributi statali ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice, e può usufruire delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).
Il Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c) del d.p.c.m. 29 ago. 2014, n. 171, dispone "il concorso del Ministero [...] nelle spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi, nei casi previsti dagli artt. 34 e 35 del Codice […]".
Gli archivi privati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’art. 13 possono essere consultati dagli studiosi che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, nei modi previsti dall’art. 127 del Codice (vedi Consultazione di archivi privati).
Termine del procedimento: 120 giorni; responsabile del procedimento: dott. Paolo Santoboni.
Data di redazione: gennaio 2013
Data di ultimo aggiornamento: novembre 2020