La figura dell'ispettore archivistico onorario ha una definizione legislativa nel d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, art. 44), tuttora in vigore. La funzione dell'ispettore è connessa all'esercizio istituzionale della vigilanza, integrata "avvalendosi dell'opera di persone competenti e volonterose estranee all'Amministrazione" (Ministero dell'interno, Direzione generale degli archivi, La legge sugli archivi, Roma, 1963, p. 126).
L'art. 44 prevede in particolare che gli ispettori onorari segnalino:
• gli archivi o i singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori i privati e che presumibilmente rivestano notevole interesse storico;
• i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui appartengono;
• il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
• gli scarti di archivi o di singoli documenti, compiuti senza l'osservanza delle norme previste.
Possono inoltre essere incaricati direttamente dal soprintendente archivistico di eseguire sopralluoghi e visite ispettive di cui devono dar conto puntualmente nella relazione sull'attività annuale svolta.
Attualmente, sulla base del dettato legislativo, gli ispettori, nominati dalla Direzione Generale Archivi, sono individuati, per il tramite di una segnalazione del soprintendente archivistico, tra:
• gli impiegati a riposo dell'amministrazione archivistica;
• i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali;
• gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.
L'incarico, di durata triennale e rinnovabile, è a titolo gratuito.
Data di redazione: gennaio 2013
Data di ultimo aggiornamento: ottobre 2022