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Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia

Chi siamo

La Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia è una delle analoghe Soprintendenze istituite per le diverse regioni quali organi periferici del Ministero della cultura. Opera sulla base del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42 e successivi aggiornamenti) e dei regolamenti organizzativi del Ministero. Per quanto riguarda questi ultimi, ci si riferisce in particolare al d.p.c.m. 2 dic. 2019, n. 169, in vigore dal 5 feb. 2020. Rimane tuttora in vigore la "Legge archivistica" (d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409) per una parte dei suoi articoli e precisamente quelli indicati nell'allegato 1 del d.lgs. 1 dic. 2009, n. 179 ("Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore...").
Compiti primari sono la tutela e la vigilanza, nell'ambito della circoscrizione regionale, su una grande varietà di complessi documentari di preminente interesse per la comunità e per la cultura, e precisamente tutti quelli definiti "non statali", ossia appartenenti a:
a) enti pubblici territoriali (regioni, province, comuni);
b) enti pubblici non territoriali (ad esempio camere di commercio, autorità portuali, università, istituti scolastici, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, agenzie fiscali, agenzie territoriali per l’edilizia residenziale, Banca d’Italia, INPS, INAIL e molti altri);
c) privati, sia persone fisiche e famiglie, sia persone giuridiche (ad esempio imprese, associazioni, fondazioni, partiti politici, sindacati ecc.).

Tutti gli archivi e i singoli documenti appartenenti ai soggetti pubblici indicati alle lettere a) e b) e quelli appartenenti a soggetti privati (lettera c), quando per questi sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 13), sono beni culturali (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10). Formano dunque parte del patrimonio culturale che la Repubblica tutela e valorizza secondo il principio costituzionale (art. 9 della Costituzione) e, come tali, "concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura" (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 1). Da questa loro funzione deriva l’esigenza di norme volte alla loro salvaguardia e di organismi incaricati della loro tutela.
Si precisa, per quanto concerne gli archivi e i singoli documenti appartenenti a privati, che presupposto della dichiarazione di interesse culturale è che essi rivestano "interesse storico particolarmente importante", locuzione introdotta dal Codice dei beni culturali e sostanzialmente equivalente a quella di "notevole interesse storico" in uso nella precedente legislazione archivistica (d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409, art. 36). Al contrario, per gli archivi e i documenti di proprietà pubblica l’interesse culturale sussiste di per sé, indipendentemente dalla loro qualità o dall’epoca cui risalgono.
Per completezza aggiungiamo che gli archivi e i singoli documenti appartenenti allo Stato naturalmente rientrano anch'essi, ipso iure, nella categoria dei beni culturali, ma gli istituti preposti alla loro conservazione e vigilanza sono gli Archivi di Stato, organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, al pari delle Soprintendenze archivistiche, ma con funzioni diverse.
A seguito dell'intesa stipulata tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza episcopale italiana del 18 aprile 2000 (alla quale è stata data esecuzione con d.p.r. 16 mag. 2000, n. 189 (file pdf - 33 KB)) la Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia collabora inoltre con le istituzioni ecclesiastiche per la tutela e la salvaguardia dei loro archivi (ad esempio diocesani, capitolari, parrocchiali). Va ricordato che la legge ricomprende tra i beni culturali le "cose immobili e mobili" appartenenti agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, art. 10).

Per quanto riguarda l'attività di valorizzazione, in base alla riforma costituzionale del 2001 essa è affidata alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni. Il Codice dei beni culturali stabilisce che il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici, e lo stesso Codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione, mentre le Regioni esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto di tali principi (art. 7).


Data di redazione: gennaio 2013

Data di ultimo aggiornamento: marzo 2021