Gli istituti di assistenza e beneficenza possono avere natura pubblica o privata.
Gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) sono organismi di diritto pubblico istituiti con r.d. 30 dic. 1923, n. 2841 (mediante l'aggiunta della parola "assistenza" agli istituti pubblici di beneficenza già istituiti con la l. 17 lug. 1890, n. 6972) e che hanno subìto numerosi interventi di riforma, non da ultimo con il d.lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
Con tale provvedimento le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) possono assumere, da personalità giuridica di diritto pubblico, una capacità di diritto privato che conferisce ad esse alcuni dei benefici previsti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), quali ad esempio le erogazioni liberali, nonché tutti i negozi funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione, fra cui costituire società o fondazioni per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali e per provvedere alla manutenzione del proprio patrimonio.
Il panorama degli istituti di diritto privato è assai ampio e interessa enti che rientrano principalmente nelle seguenti tipologie: organizzazioni non governative (l. 26 feb. 1987, n. 49), organizzazioni di volontariato (l. 11 ago. 1991, n. 266), cooperative sociali (l. 8 nov. 1991, n. 381), associazioni di promozione sociale (l. 7 dic. 2000, n. 383).
Strumenti per la gestione documentale
• Massimario di conservazione e scarto dei documenti della Croce Rossa Italiana, a cura della Croce Rossa Italiana, 2015 (file pdf - 435 KB)
Bibliografia
A. Santuari, Le IPAB tra fondazioni di diritto privato e aziende pubbliche di servizi alla persona: un'analisi delle legislazioni regionali, in G. Fiorentini (a cura di), "I servizi sanitari in Italia", Bologna, il Mulino, 2004, pp. 93–115.
D. Corrà, La disciplina delle nuove IPAB, Milano, Maggioli, 2004.
Data di redazione: febbraio 2016
Data di ultimo aggiornamento: novembre 2020